DECRETO DEL 22 MARZO: LE ATTIVITĂ€ CONSENTITE

Di seguito le principali disposizioni in vigore da oggi Lunedì 23 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020.

SONO SOSPESE:

1) Tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese.
Per le attivitĂ  commerciali rimane in vigore quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 (le quali sospendevano le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessitĂ ).
2) E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (non è consentito il rientro al domicilio).
3) Le attivitĂ  sospese, come indicato al punto 1), possono comunque proseguire se organizzate in modalitĂ  a distanza o lavoro agile.
5) Le imprese le cui attivitĂ  sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivitĂ  necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

SONO COMUNQUE CONSENTITE:

  • Le attivitĂ  che erogano servizi di pubblica utilitĂ ;
  • I servizi essenziali (es. farmacie);
  • Le attivitĂ  che sono funzionali ad assicurare la continuitĂ  delle filiere delle attivitĂ  di cui all’allegato 1;
  • L’attivitĂ  di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
    dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • Ogni attivitĂ  comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
    Sono consentite le attivitĂ  degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attivitĂ  produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (nessuna comunicazione è dovuta se l’attivitĂ  dei predetti impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblici.

Cit .Circolare Dexio 2020

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Articoli dell'autore Emanuele Brugnoni