Di seguito le principali disposizioni in vigore da oggi Lunedì 23 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020.
SONO SOSPESE:
1) Tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese.
Per le attivitĂ commerciali rimane in vigore quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 (le quali sospendevano le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessitĂ ).
2) E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (non è consentito il rientro al domicilio).
3) Le attivitĂ sospese, come indicato al punto 1), possono comunque proseguire se organizzate in modalitĂ a distanza o lavoro agile.
5) Le imprese le cui attivitĂ sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivitĂ necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
SONO COMUNQUE CONSENTITE:
- Le attivitĂ che erogano servizi di pubblica utilitĂ ;
- I servizi essenziali (es. farmacie);
- Le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
- L’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; - Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attivitĂ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attivitĂ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (nessuna comunicazione è dovuta se l’attivitĂ dei predetti impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblici.
Cit .Circolare Dexio 2020